Matrimonio civile: informazioni

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Informazioni riguardo la procedura civile del matrimonio


A chi è rivolto

Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.

Chi può fare domanda

I requisiti per sposarsi sono:

  • avere almeno 18 anni o almeno 16 anni con un’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
  • non trovarsi in uno stato di interdizione, è causa di annullamento del matrimonio se uno dei due coniugi al momento del matrimonio è incapace di intendere e di volere
  • possedere la libertà di stato, ovvero non devono esserci vincoli da precedenti matrimoni
  • non essere dello stesso sesso
  • non possedere vincoli di parentela, che sia di sangue o morale, come per esempio nel caso di figli adottivi
  • non essere stati condannati per l’omicidio o per il tentato omicidio del coniuge della parte che si intende sposare.

Descrizione

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal codice civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (d.P.R. 396/2000).
Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".

Approfondimenti
 
Diritti e Doveri
Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, art. 144, art. 147, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:
l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
l'assistenza morale e materiale
la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).
Morte e diritti successori
Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Sciogliere il matrimonio
Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.
In caso di separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, mentre nell'ipotesi di separazione giudiziale è necessario attendere almeno 12 mesi.
Doveri verso i figli
Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Residenza
I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 144, Codice civile, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
Vedove e divorziate
Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.
Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.
Matrimonio in Italia tra cittadini stranieri

I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).
Il nulla osta può essere rilasciato dall'autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Il nulla osta deve contenere i seguenti dati:

  • l'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
  • cognome e nome
  • luogo e data di nascita
  • generalità del padre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • generalità della madre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • cittadinanza
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza, se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del tribunale

Disposizioni per determinati paesi
I cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 devono produrre il "certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine. Tale certificato non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni e al successivo matrimonio di uno straniero.
I Paesi aderenti alla Convenzione sono Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova. 
Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta il sito del Ministero degli Esteri.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente: console italiano all'estero, tribunale, notaio.

Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente (all'estero console italiano), con quattro testimoni. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è necessaria solo qualora non siano disponibili atto di nascita e certificato di stato libero rilasciati dalle autorità australiane.

Il cittadino britannico, a partire dal 1° marzo 2013, residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre, in sostituzione all'attuale nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 101, Codice civile).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Per procedere è necessario contattare con urgenza l'ufficio di stato civile, ove sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati necessari alla formazione dell'atto e saranno presi contatti ai fini della celebrazione del matrimonio. Sarà acquisita la documentazione medica già presente o acquisite le informazioni circa il pericolo di vita imminente.
Una volta redatto l'atto, l'ufficiale di stato civile vestito in forma ufficiale si recherà nel luogo ove si trova il futuro sposo o la futura sposa che si trova in imminente pericolo di vita, con l'assistenza del segretario comunale e alla presenza di quattro testimoni, acquisite le informazioni del caso sulla situazione sanitaria, raccoglierà il giuramento degli sposi e procederà alla celebrazione del matrimonio.
Attività correlate
Chiedere la pubblicazione di matrimonio
Prenotare le sale comunali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili
Scegliere il regime patrimoniale

Copertura geografica

Schio

Come fare

I futuri sposi devono contattare l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del nubendo dove intendono sposarsi per:

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni di matrimonio

Cosa si ottiene

La celebrazione del matrimonio

Tempi e scadenze

180 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo

GRATUITO

Il servizio è gratuito salvo il costo delle marche da bollo. In alcuni casi è previsto un costo per l'utilizzo delle sale comunali

Accedi al servizio

Municipio

Palazzo Garbin è la sede del Municipio di Schio, all'interno si trovano gli uffici di vari servizi, del Sindaco e della Giunta e la sala Consiliare.

Orari al pubblico:
Periodo di chiusura
Valido dal 01/01/2024
Lun
09:00-13:00
Mar
09:00-13:00
Mer
09:00-13:00
Gio
09:00-13:00
Ven
09:00-13:00
Immagine: Municipio

Condizioni di servizio

Termini e condizioni di sevizio (File pdf 88,97 kB)

Contatti

Telefono:
(+39) 0445 691123

E-mail:
statocivile@comune.schio.vi.it

Valido dal 30/04/2025
Lun
09:00-13:00
Mar
09:00-13:00
Mer
09:00-13:00
Gio
09:00-13:00
Ven
09:00-13:00
Valido dal 01/01/2024
Lun
11:00-13:00
Mar
11:00-13:00
Mer
11:00-13:00
Gio
11:00-13:00
Ven
11:00-13:00

Servizio Stato Civile

L'ufficio si occupa di registrare e certificare gli status fondamentali di ogni persona (nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile, morte).

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