Descrizione
In questa sezione sono raccolte le disposizioni e la documentazione necessaria per il corretto calcolo dell'IMU relativa ai terreni agricoli e alle aree edificabili situati nel territorio comunale.
Di seguito sono riportate le specifiche per le zone montane, le aree collinari e le agevolazioni previste dalla legge.
Terreni Agricoli: esenzioni e zone montane
L'esenzione dall'imposta IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari è determinata sulla base dei fogli catastali di appartenenza. In particolare:
- Comune catastale di Magrè: non sono previste esenzioni per aree montane.
- Comune catastale di Tretto: l'esenzione si applica alla totalità dei terreni.
- Comune catastale di Schio: l'esenzione è limitata esclusivamente alle particelle indicate nell'elenco dedicato.
Nota per i professionisti del settore: indipendentemente dall'ubicazione del terreno, restano esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004.
Aree edificabili e valori di riferimento
Il territorio comunale è suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei denominati ATO ( identificabili tramite il foglio e mappale del terreno). Per determinare il valore di un eventuale Area Edificabile, si deve prima di tutto individuare in quale ambito il terreno ricade. Una volta trovato l'ATO di appartenenza si potrà consultare l'apposita tabella con i valori medi stabilti dal comune di Schio. I valori di riferimento possono essere attribuiti al mq o al mc a seconda della zona paesaggistica ricadente e dallo stato di avanzamento dell'urbanizzazione dell'area. (Vedasi gli appositi link sotto indicati)
Cartografia e perimetro Comunità Montana
Per agevolare l'individuazione dei confini relativi alla Zona Montana e verificare l'appartenenza del proprio terreno, sono consultabili le planimetrie dettagliate suddivise per aree.
Approfondimento normativo
Dal 2016 è stata ripristinata la precedente classificazione dei terreni montani secondo la Circolare 9/1993 già utilizzata fino al 2013 (e abbandonata nel 2014 e 2015) con l'applicazione delle ulteriori esenzioni di seguito riportate.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli (Art. 1, Comma 13, L. 208 del 28/12/2015):
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro:
- l'esenzione nei terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- la detrazione di Euro 200,00 per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, presenti nella Circolare 9/1993 e non più esenti nel 2015;
- l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
- una particolare applicazione dell'IMU relativamente al 2014 in funzione della pubblicazione del Decreto del 28 novembre 2014 che ridefiniva i Comuni montani in base all'altitudine.
Il 14 Luglio 2016 il MEF ha pubblicato la Circolare 4/DF che fornisce chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU prevista dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 e risolve, altresì, il caso particolare dell'errata classificazione del Comune di Monteveglio ora fuso nel Comune di Valsamoggia.
Escludendo quindi i terreni agricoli esenti, i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille.
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*135; a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata
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30/05/2016 - Chiarimento sui terreni incolti: ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli
I terreni non propriamente "agricoli" cioè i cosidetti terreni "incolti" quindi non "adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile" sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi.
E' quanto stabilisce la sentenza n. 7369/2012 in riferimento a ICI ma applicabile anche a IMU. Ed è quanto spiegato dal MEF (riprendendo sia i dettagli della Legge di Stabilità 2016 sia la Sentenza citata) al questito posto sulla possibile non applicazione dell'esenzione IMU a tali terreni se ricadenti nei territori esenti.
Quindi i terreni incolti sono esenti IMU nei comuni montani. Sono esenti nei Comuni parzialmente montani solo se rientrano nel territorio parzialmente delimitato. Negli altri casi (escluse le altre eccezioni previste dalla Legge di Stabilità 2016) pagano regolarmente l'IMU.
2019:
Con la Legge di Stabilità 2019 (Art. 1, comma 705, Legge 30 dicembre 2018, n. 145), dal 2019 i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
2020:
La Legge di istituzione della Nuova IMU - Legge di Stabilità 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), all'Art. 1 Comma 758 riporta e riconferma le esenzioni per i terreni già presenti al 2019
Comma 758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.