Descrizione
Cosa prevedere la normativa in materia di rischio di incidente rilevante
La presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, può esporre, in certi casi, la popolazione e l'ambiente circostante al rischio industriale.
La normativa, con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, definisce aziende a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti e impianti dove sono presenti sostanze chimiche in misura uguale o superiore ai quantitativi indicati nell'allegato I° del medesimo Decreto.
In particolare, gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi in due grandi gruppi:
- gli stabilimenti di "soglia inferiore" (regolati precedentemente dall'art. 6 dell'abrogato Decreto Legislativo nr. 334/99), in cui sono presenti cioè quantità inferiori di sostanze pericolose;
- stabilimenti di "soglia superiore" (regolati precedentemente dall'art. 8 del D.lgs 334/99), in cui sono presenti cioè quantità maggiori di sostanze pericolose, i quali sono sottoposti perciò ad una normativa più rigorosa.
L´appartenenza all'uno o all'altro gruppo è determinata, quindi, dal superamento di due distinti valori di soglia di sostanze pericolose detenute (un valore minore e l'altro maggiore), riportati dal Decreto nell'allegato 1.
Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla legge, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'esterno o anche solo all'interno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
La normativa fissa dunque i quantitativi limite di detenzione di queste sostanze, superati i quali il gestore di uno stabilimento è tenuto ad adempiere a determinati obblighi. Questo allo scopo di ridurre il rischio che un incidente si verifichi e di limitare gli effetti di un eventuale incidente.
Nel Comune di Schio è presente un solo stabilimento a rischio di incidente rilevante, ditta HA Italia S.P.A. di Via Vicenza, ed è di "soglia inferiore".
Incidenti possibili e loro effetti
Secondo le caratteristiche delle sostanze utilizzate nei cicli produttivi o immagazzinate nei depositi degli impianti industriali, possono verificarsi tre tipologie di eventi incidentali:
- incendio;
- esplosione;
- emissione e/o diffusione di sostanze tossiche.
I diversi tipi di eventi prefigurano situazioni di rischio differenti tra loro per gli effetti che possono produrre sull'uomo, sull'ambiente, sulle strutture e sugli edifici presenti sul territorio.
La gravità degli effetti di un incidente dipende dall'esposizione e dalla distanza dal luogo dell'incidente, nonché dalle misure di mitigazione e di protezione adottate.
Convenzionalmente vengono considerate, in ordine decrescente, a seconda dell'entità degli effetti tre zone, individuate dalle ditte interessate a seguito di appositi calcoli, e sono:
- prima zona, di sicuro impatto (zona dove si prevede il danno maggiore);
- seconda zona, di danno;
- terza zona, di attenzione.
I possibili incidenti connessi allo stabilimento HA Italia sono legati al rilascio di sostanze pericolose e non pericolose e successivo innesco di incendio, e si sviluppano internamente allo stabilimento.
Obblighi dei gestori
I gestori delle aziende a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
Devono dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti di avere adottato tutte le misure necessarie previste dal d.lgs. 105/2015.
I gestori sono inoltre obbligati a trasmettere al Comitato Tecnico Regionale (CTR), alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una notifica, prevista all'art. 13 del decreto, contente varie schede informative, alcune delle quali predisposte appositamente per la divulgazione al pubblico e riportate nel seguente link
accedendo alla sezione pubblica e cercando il nome della Ditta.
I gestori dello stabilimento devono altresì redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Autorità competenti per l'istruttoria delle notifiche
La normativa nazionale di riferimento, confermando di fatto il doppio regime di competenza, lascia alla Regione le competenze relative agli stabilimenti di soglia inferiore, mentre conferma la competenza dello Stato (tramite il Comitato Tecnico Regionale) relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, fino ad un futuro eventuale trasferimento alle Regioni.
Il Ministero dell'Ambiente, invece conserva le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai fini dello scambio di informazioni con la UE.
Compiti del Comune
Il Comune esercita le funzioni relative a:
1) controllo dell'urbanizzazione (PATI, PI) in relazione a tali stabilimenti (art. 22 d.lgs. 105/2015);
2) informazione finalizzata ai compiti di Protezione Civile (art. 23);
3) consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico (art. 24) nei seguenti casi:
- progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- modifiche di stabilimenti con aggravio di rischio o cambio di classe dell'insediamento, qualora ciò comporti l'applicazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015 sul controllo dell'urbanizzazione;
- creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
Nel territorio di Schio l'azienda soggetta alla presentazione della notifica, HA Italia Spa, è cartograficamente identificata all’interno del PATI.
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo n. 105/2015 e successive modifiche;
- D.M. del 9 maggio 2001 "Pianificazione del territorio e rischio tecnologico".