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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di Stato Civile

Dove rivolgersi

Stato Civile
Indirizzo  Piazza Statuto, al centro del Municipio (entrata sportello Qui Cittadino)
Orari di apertura  Accesso SOLO su appuntamento: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 11.00. Per prenotazioni e consulenze telefoniche: chiamare il n. 0445-691123 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
Responsabile  Maria Francesca Natoli Rivas
Email  statocivile@comune.schio.vi.it

Descrizione e requisiti

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi,

  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione

  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso

  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;

  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);

  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);

  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

 

 

 

Modalita' di richiesta

Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Documenti da presentare

  • Documenti di identità;

  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso.

  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.



Costo

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Normativa di riferimento

Segnalazioni, reclami e suggerimenti

Per ogni disservizio è a disposizione dei cittadini City Web, un strumento di comunicazione on line con il Comune. Vi possono accedere tutti i cittadini da qualsiasi computer collegato a internet. È gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per difficoltà nell'utilizzo, chiamare il numero 0445 691212 (orari di ufficio).

http://citywebschio.altovicentino.it/

Responsabile del procedimento

Graziella Pellegrini

Responsabile aggiornamento scheda

Graziella Pellegrini - Servizio Stato Civile

Data aggiornamento scheda

25/05/2018
Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
Partita I.v.a. 00402150247
info@comune.schio.vi.it
Indirizzo PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; Foto del banner da sin a dx: Archivio Marzari, Giacom Piovan, Dario Strozzo, Dario Strozzo