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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Disposizioni

Il Veneto è in zona gialla

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COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

 
Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  


Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

 

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

 

Estensione del Green Pass rafforzato

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Scuola in presenza

Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza.

Consulta la scheda di sintesi sul sito del Ministero dell’istruzione.

Al riguardo sono state elaborate prime Domande e risposte per le scuole, che si segnalano di seguito.

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

Leggi tutte le Domande e risposte su sito Istruzione

Vedi anche Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022

Altre novità introdotte dal Decreto

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

 

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Decreto Legge n. 5 del 4/02/2022

DPCM 01/21/2022

Tabella aggiornata al 03/02/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Decreto Legge n. 1 del 7/01/2022

Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021 


Ordinanza Regione veneto del 17 dicembre 2021 (.pdf)

Tabella modalità di attuazione della quarantena e dell'isolamento (.pdf)

Sito Regione Veneto: Emergenza Coronavirus

 

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

Per maggiori informazioni sulle modalità per avere il Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it

Domande frequenti: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

 

 

 

 

 

 

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