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Comune di Schio

Provincia di Vicenza - Regione Veneto


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Imposta di soggiorno

Ultima modifica 12/02/2025

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

Il Comune di Schio ha istituto l'imposta di soggiorno ed approvato il regolamento attuativo con delibera del consiglio comunale n. 108 del 18/12/2024,

L’imposta di soggiorno è prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che consente ai comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, di istituire l'imposta, con deliberazione del consiglio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'imposta si applica per ogni persona non residente nel Comune di Schio e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive come definite dalla Legge Regionale, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta ai sensi dell'art. 6 del regolameno comunale:

a) i minori fino al compimento dei quattordici anni di età;

b) coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Schio;

c) malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie nel territorio comunale e nei comuni limitrofi e coloro che assistono degenti ricoverati presso le stesse strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;

d) autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da operatori turistici;

e) appartenenti alle forze dell’ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;

f) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;

g) soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

h) volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni per emergenze ambientali o in occasione di calamità;

i) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o di formazione professionale, attestati da università, scuole o enti di formazione.


E' compito del gestore della struttura riscuotere l'imposta che dovrà poi essere versata al Comune.

L'imposta viene riscossa a partire dal 1° marzo 2025.

 

Link per accedere al programma trasmissione dati Imposta di Soggiorno:

 APPLICATIVO STAY TOUR

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E MODULISTICA

 

- TARIFFE APPLICATE PER L'ANNO 2025 approvazione con Delibera di Giunta n. 364 del 23/12/2024;

Allegato A) - TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025;

- REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO approvato con Delibera del Consiglio n. 108 del 18/12/2024;

- VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO - num. 108 del 18/12/2024;

 

 

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