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Guida all'autocertificazione ed alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Le amministrazioni e i gestori di pubblici esercizi (es. Rai, Ferrovie dello Stato, Autostrade, ecc) non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ma sono tenute ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente , facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).

Questo comporta che per i certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe o stato civile (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria , ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento, salve le esenzioni di legge.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare l' autocertificazione anche alle ‘istituzioni private' (banche, assicurazioni, agenzie d'affari), se questi decidono di accettarla (per i privati accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.

>GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
>GUIDA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'


AUTOCERTIFICAZIONE
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, che sostituisce il certificato corrispondente rilasciato da una Pubblica Amministrazione. Non è necessaria l'autenticazione della firma e non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE:

  • - data e luogo di nascita
    - residenza
    - cittadinanza
    - godimento dei diritti civili e politici
    - stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
    - stato di famiglia
    - esistenza in vita
    - nascita del figlio
    - decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
    - appartenenza ad ordini professionali
    - iscrizione in albi, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
    - titolo di studio e qualifica professionale posseduta
    - esami sostenuti, titoli di specializzazione , di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
    - situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e simili
    - stato di disoccupazione , qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente
    - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche , di tutore, di curatore e simili
    - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
    qualsiasi tipo
    - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
    - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
    - qualita' di vivenza a carico
    - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
    - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE
Non possono essere sostituiti da altro documento:

  • Certificati medici o sanitari
  • Certificati veterinari
  • Certificati di origine
  • Certificati di conformità CE
  • Certificati di marchi o brevetti

CHI PUÒ UTILIZZARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
Possono utilizzare questa misura di semplificazione:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell'Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici

CHI ACCETTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

  • DEVONO accettare l'autocertificazione le Pubbliche amministrazioni e le imprese esercenti pubblici servizi ; l'impiegato che non accetta l'autocertificazione o invita a reperire la certificazione così sostituita presso altri Enti Pubblici, può essere denunciato per violazione dei doveri d'ufficio.
  • POSSONO accettare l'autocertificazione i privati (es. banche, aziende, assicurazioni, ecc.)

DOVE REPERIRE I MODULI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
Presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti.
Scarica qui il modulo: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Scarica qui il modulo: Dichiarazione sostitutiva di certificazione Stato famiglia
E' comunque sempre possibile rendere la dichiarazione, anche senza utilizzare gli appositi moduli.

CONTROLLI SUL CONTENUTO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
La Pubblica Amministrazione che riceve un'autocertificazione può effettuare controlli sul contenuto del documento. Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, ciò comporta la decadenza dai benefici ottenuti e la denuncia all'Autorità Giudiziaria per avere dichiarato il falso.

IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE
Nel caso di persona che non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale, dopo aver accertato l'identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione, indicando l'esistenza di un impedimento a firmare. Non è necessaria la presenza di testimoni.
Il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado possono sostituire con propria dichiarazione la dichiarazione di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, alle seguenti condizioni:
- sussita l'interesse della persona "sostituita" alla dichiarazione;
- vi sia una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute;
- venga espressamente indicata l'esistenza di un impedimento connesso allo stato di salute
- non si tratti di dichiarazioni fiscali.

COSTI DEL DOCUMENTO
Nessuno, l'autocertificazione è esente dal pagamento di bolli e diritti.

DICHIARAZIONI MENDACI
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ O RICONOSCIMENTO

  • I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi, e la Pubblica Amministrazione non può chiedere la presentazione di documenti ulteriori. È comunque fatta salva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
  • Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 7.8.1990, n. 241:
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge n. 127 del 15.5.1997 - come modificata dalla Legge n. 191 del 16.6.98 (c.d. Legge Bassanini):
- Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative

Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DIRETTIVA n. 14 del 2011:
- Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

>DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

COSA SI PUO' DICHIARARE
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere usata per dichiarare STATI (es. essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona...), FATTI (es. avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio...), QUALITÀ PERSONALI (es. essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi..), non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all' autocertificazione ;
La dichiarazione può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Scarica qui il modulo
COSA NON SI PUO' DICHIARARE

NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

FIRMA
Non è necessaria l'autentica della firma, se la stessa viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione o la dichiarazione è presentata (spedita, consegnata da altra persona o anche trasmessa per via telematica) unitamente a fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia presentata a privati, oppure ad organi della Pubblica Amministrazione, nonchè ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, la firma deve essere autenticata all'Ufficio Anagrafe e Carte d'Identità.

COSTI
L'autenticazione (dove è ancora prevista) è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e delle marche da bollo per l'importo vigente salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 7.8.1990, n. 241:
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge n. 127 del 15.5.1997 - come modificata dalla Legge n. 191 del 16.6.98 (c.d. Legge Bassanini):
- Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative

Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DIRETTIVA n. 14 del 2011:
- Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Via Pasini, 33 - 36015 (VI); telefono 0445-691.111
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