Tributi TARSU Informazioni GeneraliCOSA E' LA TARSU La TARSU è la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come disciplinata dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento per l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con D. C. n. 194 del 6.11.1995 e modificato con la D.C. n. 4 del 22.01.1996, n. 40 del 26.02.2001 e n. 267 del 12.12.2001. CHI PAGA LA TARSU La tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti Art. 4 del Regolamento - Soggetti attivi e passiviOGGETTO La TARSU viene calcolata moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa al mq., individuata in base al tipo di utilizzo ai cui sono destinati i locali e le aree. ART. 5 del Regolamento - Locali ed aree tassabili
SCADENZA La denucia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune deve essere presentata all'Ufficio Tarsu e Cosap entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione. Il contribuente è tenuto a presentare denuncia di cessazione qualora non occupi o non detenga più i locali oggetto di tassazione. Ciò determina il diritto all'abbuono del tributo dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. ART. 21 del Regolamento - Denuce ART. 22 del Regolamento - Inizio, Variazione e Cessazione dell'occupazione e detenzione
DENUNCIA
La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Tarsu e Cosap, ed è compilata in collaborazione con il personale addetto. Il contribuente deve recarsi allo sportello con la planimetria dei locali occupati. Nel caso di attività produttiva, sono richiesti la P. IVA ed i dati relativi al legale rappresentante. SCADENZAINFORMAZIONIRIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Regolamento Comunale di "Recepimento ed attuazione dei principi in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede, per chi presenta la denuncia in ritardo, la riduzione delle sanzioni previste per l'omessa presentazione. La sanzione è infatti ridotta ad un dodicesimo del minimo se la denuncia è presentata entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine fissato (20 gennaio); è ridotta ad un decimo del minimo se regolarizza successivamente ma comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune.. Tale sanzione, unitamente al tributo ed agli interessi, sarà riscosa dal Comune tramite ruolo. Gli interessi sono calcolati con il tasso legale a giorni, dalla data di scadenza dell'adempimento dovuto (20 gennaio gennaio dell'anno successivo a quello di inizio occupazione) alla data di regolarizzazione, corrispondente alla data di presentazione della denuncia. ART. 5 del Regolamento di "Recepimento ed attuazione dei principi in materia di statuto dei diritti del contribuente". (in corso di modifica - formato pdf)
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Esistono riduzioni della tariffa unitaria, riduzioni di superficie tassabile e speciali agevolazioni, come specificato negli articoli del regolamento sottocitati. Non serve presentare alcuna richiesta da parte dei residenti ai quali spetta la riduzione relativa alle persone sole o alle famiglie composte da due persone, in quanto tali riduzioni vengono applicate d'ufficio. ART. 9 del Regolamento - Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni ART. 17 del Regolamento - Agevolazioni e riduzioni ART. 18 del Regolamento - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni ART. 19 del Regolamento - Cumulo delle riduzioni ART. 15 del Regolamento - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta ART. 16 del Regolamento - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi Non è prevista invece nessuna riduzione per i trituratori domestici od industriali in quanto, il loro utilizzo, è espressamente vietato dal Regolamento di Fognatura e Depurazione emesso dall'Alto Vicentino Servizi S.p.A. (vedi link sotto) ART. 6 Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito - comma 9, lettera g (Estratto dal Regolamento A.V.S. S.p.A.)
VERSAMENTO
La tassa viene riscossa tramite ruolo dal concessionario Equitalia Nord Spa il quale invia ai contribuenti avviso di pagamento. Il Comune ha la facoltà di emettere il ruolo in qualsiasi periodo dell'anno, con la conseguenza che le scadenze del pagamento TARSU possono variare di anno in anno. Il nostro Comune, da tempo, emette il ruolo principale nella seconda metà dell'anno. Il pagamento può essere fatto in unica soluzione, entro la data di scadenza della prima rata, oppure a rate, alle date di scadenza indicate nell'avviso. Il contribuente può effettuare il versamento: DIRETTAMENTE:
ATTRAVERSO i bollettini di c.c.p:
ATTRAVERSO il c/c bancario:
TRAMITE INTERNET :
AVVISI DI PAGAMENTO
Gli avvisi di pagamento vengono trasmessi, a mezzo del servizio postale, ai contribuenti da parte del concessionario Equitalia Nord S.p.A. L'avviso di pagamento riporta in maniera sintetica, gli elementi necessari al fine dell'individuazione del tributo, dell'anno di riferimento, dell'Ente impositore, delle scadenze previste e dell'ammontare dell'importo. l'importo evidenziato nell'avviso di pagamento è così formato:
Allegati all'avviso di pagamento vi sono i bollettini di conto corrente postale. Un bollettino riporta l'importo totale dovuto, per coloro i quali intendano utilizzare tale modalità di pagamento ed effettuare un unico versamento; gli altri bollettini riportano gli importi rateizzati. Nel caso in cui le rate stabilite per il pagamento siano due, i restanti bollettini di c.c.p. riportano la dicitura ANNULLATO. Chi si avvale del versamento in unica soluzione la scadenza è la prima indicata Chi si avvale dell'addebito sul conto corrente bancario, trova i bollettini di pagamento di c.c.p. opportunamente asteriscati nelle caselle dedicate agli importi.
RIMBORSI E SGRAVI
Se il contribuente ritiene di aver diritto ad un rimborso o ad uno sgravio deve contattare l'Ufficio Tarsu e Cosap. L'Ufficio valuterà il caso e, se dovuto, inoltrerà richiesta di rimborso o sgravio al Concessionario. Nel caso di sgravio totale o parziale della tassa, il contribuente vedrà annullato o decurtato il tributo in questione e, in caso di sgravio parziale, pagherà solo la differenza. Nel caso di rimborso, il Concessionario provvederà a rimborsare direttamente quanto pagato in più. Si ricorda che la richiesta di rimborso deve essere presentata non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, e, nel caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante (artt. 64 e 75 del D. Lgs. n. 507/93). | |
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