Fino al 31 luglio 2013 è possibile presentare all'Ufficio Elettorale la domanda per essere inseriti negli Albi delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”. Infatti, Il Giudice Popolare viene chiamato nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello per affiancare i giudici assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze.
Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione.
Il Tribunale ove ha sede la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica; NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.
I requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise sono:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età compresa tra 30 e 65 anni
- titolo di studio di scuola media.
Per l’Albo dei Giudici di Corte d'Assise d’Appello, oltre ai requisiti sopra elencati, è necessario il possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
gli appartenenti alle forze armate dello stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio
i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione.
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Gli Albi sono aggiornati ogni due anni da una apposita Commissione Comunale formata dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali; gli elenchi aggiornati vengono poi trasmessi al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.
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Normativa di riferimento
Legge 10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.
Ulteriori dettagli e precisazioni sull'ufficio di Giudice Popolare si possono reperire alla seguente pagina:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.wp