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Multa illegittima: vademecum per ricorsi al Prefetto o al Giudice

Testo tratto dal sito http://www.laleggepertutti.it/14590_multa-illegittima-vademecum-per-ricorsi-al-prefetto-o-al-giudice-2


Per contestare una multa illegittima il cittadino può proporre ricorso al giudice di pace o, in alternativa, al prefetto [1]. Le due modalità prevedono però tempi, procedure e costi differenti.

Impugnazione davanti al giudice

L’impugnazione davanti al giudice va esperita entro 30 giorni dalla notifica del verbale [2] e prevede un costo variabile (il cosiddetto contributo unificato) che varia in proporzione al valore della multa [3].

Se il ricorso è fondato, il giudice, con la sentenza, annulla la contravvenzione e restituisce i punti della patente che, eventualmente, erano stati sottratti.

Al contrario, se il ricorso non è fondato, il giudice condanna il conducente a pagare quanto dovuto [4] ed, eventualmente – ipotesi comunque poco ricorrente – anche le spese processuali sostenute dalla controparte.

 

Impugnazione al Prefetto

In alternativa, il ricorso può essere presentato, gratuitamente, alla Prefettura entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione [5]. Dunque, in questo caso, il termine è più ampio rispetto al ricorso in via giudiziaria.

Il cittadino deve spedire il ricorso (intestato “Al Prefetto”), con raccomandata a.r.,  all’organo che ha accertato la contravvenzione: sarà poi quest’ultimo a inoltrarlo, a sua volta, alla Prefettura. Tuttavia, anche a voler spedire l’atto direttamente al Prefetto sembra non si incorra in vizi di sorta.

Al ricorso deve essere allegata la contravvenzione impugnata e, in esso, si può fare richiesta al Prefetto di essere ascoltati personalmente, al fine di dare maggiori chiarimenti sui fatti in contestazione.

 

Il Prefetto decide con ordinanza entro 120 giorni dal ricevimento del ricorso. Se il ricorso viene rigettato, il cittadino è tenuto a pagare la multa con importo raddoppiato [6].

Se, nei 120 giorni, il Prefetto non dà risposta al cittadino, il ricorso si considera accolto e la multa annullata. Per considerare l’eventuale rispetto o meno di tale termine di 120 giorni, bisogna considerare la data in cui la Prefettura consegna il proprio provvedimento all’ufficio postale affinché quest’ultimo lo consegni al cittadino.

 

La sostanziale differenza tra il ricorso in via giudiziaria e quello presentato alla Pubblica Amministrazione sta nel fatto che solo il primo garantisce un contraddittorio pieno e paritario, con il rispetto di tutti i diritti processuali e la possibilità di una fase istruttoria in cui vengano serenamente valutate le prove offerte.

Il giudice di pace assicura valutazioni più accurate poiché è un organo terzo ed imparziale. Il suo intervento è consigliabile quanto l’ammontare della multa è elevato e/o quando la questione da risolvere è di difficile soluzione.

 

In generale, dunque, la scelta della via da seguire dipende dalla complessità degli accertamenti richiesti e dal valore della contravvenzione.

Quando l’illegittimità della contravvenzione è macroscopica e la dimostrazione di ciò è chiaramente accertabile dalla documentazione, il ricorso al Prefetto può presentare un indubbio vantaggio (per via della gratuità, celerità e scioltezza di forma).

 

Non poche volte, tuttavia, si ricorre al Prefetto solo perché, facendo leva sulle pieghe dell’inefficienza amministrativa, si spera che l’ufficio – già oberato dalla mole di ricorsi su cui provvedere – non invii la decisione nel termine dei 120 giorni.

 

[1] Ex art. 203 – 204 bis, codice della strada.

[2] Per i residenti all’estero entro 60 giorni dalla notifica della multa.

[3] Tassa giudiziaria tecnicamente definita contributo unificato.

[4] Art.7, comma 5, d.lgs. 150/11.

[5] Art.203, codice della strada.

[6] Art.204, codice della strada.

 

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