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Informazioni telefoniche: 0445-691 242 Descrizione e requisiti La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 – 65 dell’art. 1. La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere resa da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio o unione civile, residenti nel Comune di Schio, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia. Pertanto i soggetti interessati a formare una convivenza di fatto devono:
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE La Legge 20 maggio 2016, n.76, riconosce ai conviventi di fatto significativi diritti: a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; b) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari; c) ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante: - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo non inferiore a tre anni; e) in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto; f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; g) partecipazione agli utili dell'impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera; h) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi); i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite .
CANCELLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.
CHI PUO' FARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di convivenza può essere presentata da:
La dichiarazione deve essere presentata contestualmente da entrambi gli interessati
CHI NON PUO' FARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che:
Modalita' di richiesta La dichiarazione di convivenza di fatto deve:
COME E DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di convivenza di fatto deve essere presentata per via telematica con una delle seguenti modalità:
o, in alternativa
e va trasmessa attraverso
Nel caso di impossibilità ad utilizzare l'invio telematico, va presentata personalmente, presso lo Sportello QUICittadino Documenti da presentare
Costo Nessuno.
Tempi di erogazione Entro due giorni dalla dichiarazione viene costituito il vincolo della convivenza di fatto. Tuttavia entro i 30 giorni successivi viene accertata l'effettiva convivenza tramite accertamento da parte della Polizia Locale; nel caso di esito negativo dell'accertamento la dichiarazione verrà annullata e verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente. Normativa di riferimento
Segnalazioni, reclami e suggerimenti Per ogni disservizio è a disposizione dei cittadini City Web, un strumento di comunicazione on line con il Comune. Vi possono accedere tutti i cittadini da qualsiasi computer collegato a internet. È gratuito, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per difficoltà nell'utilizzo, chiamare il numero 0445 691212 (orari di ufficio). Responsabile del procedimento Matteo Maroni Allegati
Responsabile aggiornamento scheda Susi Barbares Data aggiornamento scheda 11/06/2020 | I più recenti
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