Contenuto | IUC NOVITA' sino al 31/12/2019Ultimo aggiornamento 16/01/2020 Le presenti informazioni sono valide sino al 31/12/2019 in quanto l'imposta IUC è stata abrogata con la legge bilancio del 2020.
Novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 Esenzione TASI abitazione principale e quota inquilino ( art. 1, comma 10, lettere a) e b) ). Il comma 14, lettera a), prevede l'esclusione dal pagamento della TASI oltre che dell'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o del comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale. Il beneficio non spetta per gli immobili cosiddetti “ di lusso “, classificati cioè nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali sia il possessore che l'eventuale utilizzatore continueranno a pagare il tributo come nel 2015. Il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del locatario e purchè non di lusso, verserà la TASI applicando la percentuale del 70%, già deliberata dal Comune per il 2015.
Agevolazioni immobili a canone concordato ( commi 53 e 54 ) Per gli immobili locati a canone concordato viene ridotta l'imposta IMU al 75 per cento. Il medesimo principio vale anche per la TASI, dal momento che la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Immobili concessi in comodato Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea entro il primo grado (genitore – figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
Il possesso di altri immobili, non destinati ad abitazione, ad esempio un'area edificabile, un terreno agricolo ecc.. non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO 69
Pertinenze Nel caso in cui venga concessa in comodato, oltre all'immobile, anche una o più pertinenze, l'agevolazione si applica anche alla pertinenza ma con i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate
Registrazione del contratto di comodato Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta, ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile. Il contratto di comodato redatto in forma scritta è soggetto, oltre all'imposta di bollo, a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 200,00. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 131 del 1986. Per poter beneficiare dell'agevolazione sin dal 1° gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni di legge, tenendo presente il principio, stabilito ai fini IMU, secondo cui l'imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Con riferimento, invece, ai contratti verbali di comodato ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in argomento, la registrazione potrà essere effettuata previa presentazione del modello di richiesta di registrazione Modello 69 ( vedi fac-simile allegato ) in duplice copia, nel quale, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato “ Contratto verbale di comodato “. Anche per i contratti verbali di comodato, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell'agevolazione.
Nota bene: considerato che il Comune di Schio, come per lo scorso anno 2015, ha stabilito un'aliquota IMU agevolata ( 0,78 % ) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado, purchè dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza, questa agevolazione continuerà ad applicarsi anche per il 2016 e si cumulerà con quella disposta dalla legge statale, ma limitatamente ai casi che rispettano tutte le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016.
Pertanto:
Il possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione della base imponibile, dovrà essere attestato mediante la dichiarazione IMU, da presentare entro il prossimo 30 giugno 2017, per i contratti stipulati nel corso dell'anno 2016. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 ha chiarito e spiegato i requisiti per la corretta applicazione della riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato gratuito. Con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito alcuni aspetti in merito alla registrazione del contratto di comodato.
Residenti Estero (iscritti all'A.I.R.E.)
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. E' gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. Molti cittadini residenti all'estro possiedono almeno una abitazione in Italia. Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata"; Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale. 2015 - Sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato. Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE è prevista anche l'esenzione della TASI. Pagamenti Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi. In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU/TASI/TARI), l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo". Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo. A seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via Fax o mail. Comunque in caso di dubbi è sempre meglio contattare l'Ufficio Tributi del Comune.
Accesso senza credenziali al calcolo online
|