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Infrastrutturazione digitale degli edifici, è scattato l'obbligo dal 1° luglio 2015

Dal 1° luglio 2015 tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le istanze edilizie siano presentate dopo il 1° luglio 2015 e tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) soggetti a PC o DIA devono essere equipaggiati con:

  •  un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
  • Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio s’intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
  • un punto di accesso per l’infrastrutturazione digitale degli edifici (infrastrutturazione digitale degli edifici significa impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica)

Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

L’obbligo deriva dall’articolo 135-bisNorme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”, introdotto dall’articolo 6-ter, comma 2, della legge 11 novembre 2014, n. 164. Il provvedimento prevede che

Gli edifici equipaggiati in conformità a tali prescrizioni di infrastrutturazione digitale possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga“.
Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), di cui al regolamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37


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