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faq piano casa

FAQ Piano casa

1.Cosa prevede il cosiddetto "Piano casa" varato dalla Regione Veneto? 
2.Quando è entrata in vigore la Legge Regione Veneto n. 14 dell'8 luglio 2009?
3.Cosa si intende per "prima casa di abitazione"?
4.Posso presentare l'ampliamento per la seconda casa o per fabbricati ad uso diverso dal residenziale?
5.E' prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione?
6.L'ampliamento si può realizzare tramite un corpo edilizio separato?
7.Quali sono i vincoli di costruzione per i proprietari di case a schiera?
8.Il proprietario di un appartamento all'interno di un condominio può costruire (ad es. chiudere una veranda) in autonomia oppure è necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale?
9.Nel calcolo della cubatura dell’edificio da ampliare, è possibile considerare anche il sottotetto?
10.Gli interventi previsti dalla legge devono essere realizzati con il Permesso di Costruire o è possibile fare ricorso alla DIA?
11.Quanto tempo c'è a disposizione per fare richiesta?
12.Chi possiede una prima casa in centro storico, può ampliarla?
13.In quali altri casi la legge non trova applicazione?
14.I Comuni possono stabilire ulteriori limiti di applicazione alla legge?
15.E' possibile aumentare oltre il 20% la percentuale di ampliamento?

 
1 -Cosa prevede il cosiddetto “Piano casa” varato dalla Regione Veneto?
La Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”, consente l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume esistente se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Per gli immobili ante 1989 e legittimati da titoli abilitativi, consente anche la demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 40% del volume o della superficie solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla Legge Regionale n° 4 del 9/3/2007 “Iniziative e interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. E’ ammesso anche l’ampliamento fino al 50% purchè vengano utilizzate le tecniche costruttive di cui alla sopra citata legge e contestualmente venga redatto un piano attuativo.

2 -Quando è entrata in vigore la Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009?
La legge è entrata in vigore dal 11 luglio 2009 per quanto riguarda la prima casa di abitazione.
Per gli altri interventi (non prima casa) è operativa dal 26 ottobre 2009, data dell'entrata in vigore della “Disciplina e criteri interpretativi ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009”, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 86 del 26 ottobre 2009.

3 -Cosa si intende per “prima casa di abitazione”?
Per “prima abitazione del proprietario” o per “prima casa di abitazione” si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nelle quali l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per 24 mesi a partire dall’entrata in vigore della Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009, cioè fino al 09/07/2011.

4 -Posso presentare l’ampliamento per la seconda casa o per fabbricati ad uso diverso dal residenziale?
Sì, con le modalità e le limitazioni contenute nella “Disciplina e criteri interpretativi ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009”, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 86 del 26 ottobre 2009.

5 -E’ prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione ?
E’ prevista una riduzione del 60% del contributo di costruzione, ma solo per chi realizza l’intervento sulla prima casa di abitazione.

6 -L’ampliamento si può realizzare tramite un corpo edilizio separato?
Si, è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato ma solo in casi eccezionali, ossia se non risulti possibile la realizzazione in aderenza o ciò comprometta l'armonia estetica del fabbricato (Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009, art. 2, comma 2). In ogni caso il corpo separato deve avere natura accessoria (es. cantina, ripostiglio, garage) e pertinenziale.

7 -Quali sono i vincoli di costruzione per i proprietari delle case a schiera?
In ipotesi di case a schiera la Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009 prevede che l’ampliamento sia realizzato in maniera uniforme, con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (art. 2, comma 4). La “Disciplina e criteri interpretativi ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009” prevede la presentazione di un progetto architettonico unitario con funzione di studio di insieme, esteso a tutta la schiera, sottoscritto da tutti i proprietari. Esso deve preservare l’armonia architettonica e formale e rispettare la tipologia del complesso edilizio, senza che sia necessariamente adottata la stessa soluzione per tutte le unità, ma può essere realizzato anche per singole porzioni della schiera.

8 -Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio può costruire (ad es. chiudere una veranda) in autonomia oppure è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale?
Ciascun condomino può realizzare l’ampliamento della propria unità immobiliare senza la necessità dell’approvazione da parte dell’assemblea condominiale per quanto riguarda gli interventi che non incidono sulle parti condominiali, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio.

9 -Nel calcolo della cubatura dell’edificio da ampliare, è possibile considerare anche il sottotetto?
Sì, purchè sia esistente alla data del 31 marzo 2009 e soddisfi le condizioni minime fissate a suo tempo dalla Legge Regione Veneto n. 12 del 6 aprile 1999. Il sottotetto concorre alla determinazione del volume sul quale calcolare la percentuale di ampliamento e consuma in tutto o in parte l’ampliamento così determinato; diversamente, qualora il sottotetto non sia stato recuperato a fini abitativi, non può concorrere alla percentuale di ampliamento. Sono invece esclusi dal recupero quelli “oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento”. 

10 -Gli interventi previsti dalla legge devono essere realizzati con il Permesso di Costruire o è possibile fare ricorso alla DIA?
Per gli interventi contemplati dalla legge è necessario presentare la DIA, il cui modello è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.schio.vi.it/a_3508_IT_12430_1.html; tuttavia verranno accettate anche istanze di Permessi di Costruire.


11 -Quanto tempo c’è a disposizione per fare richiesta?
La Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009 è entrata in vigore dal 11/07/2009 e prescrive che le richiesta debbano pervenire entro 24 mesi da tale data e pertanto entro il 09/07/2011.

12 -Chi possiede una prima casa in centro storico, può ampliarla?
Gli interventi previsti dalla legge non si applicano nei centri storici.

13 -In quali altri casi la legge non trova applicazione?
La legge non trova mai applicazione (nemmeno per quanto riguarda la prima casa di abitazione) negli edifici soggetti a vincolo monumentale, nelle aree di inedificabilità assoluta, negli immobili anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo di demolizione, nei casi in cui l'ampliamento comporti una elusione della normativa sulle grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del D.Lgs. del 3/4/2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.

14 -I Comuni possono stabilire ulteriori limiti di applicazione della legge?
Sì, ma solo per gli interventi non prima casa; il Comune di Schio ha stabilito come e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa emanando la “Disciplina e criteri interpretativi i sensi del comma 5 dell’art. 9 della Legge Regionale n° 14 del 8 luglio 2009”, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 26 ottobre 2009.

15 -E’ possibile aumentare oltre il 20% la percentuale di ampliamento?
Sì, nei seguenti casi:
a) L’ampliamento può essere realizzato fino al 30% qualora vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh.
b) Per quanto riguarda gli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano di adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, è possibile la demolizione e la ricostruzione con un ampliamento fino al 40 % se si utilizzeranno tecniche costruttive di bioedilizia (Legge Regione Veneto n. 4 del 9 marzo 2007 e Delibera Regione Veneto n. 2499 del 4 agosto 2009).
c) La percentuale di ampliamento può arrivare fino al 50% nel caso in cui la ricostruzione dell’edificio demolito comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti che implicano la modifica dell’area di sedime e delle sagome degli edifici originari e siano oggetto di un piano attuativo.

(torna all’inizio) 

Comune di Schio , 27/11/2009

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