|
1.Cosa prevede il cosiddetto "Piano casa" varato
dalla Regione Veneto?
2.Quando è entrata in vigore la Legge Regione Veneto
n. 14 dell'8 luglio 2009?
3.Cosa si intende per "prima casa di abitazione"?
4.Posso presentare l'ampliamento per la seconda casa o per
fabbricati ad uso diverso dal residenziale?
5.E' prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione?
6.L'ampliamento si può realizzare tramite un corpo
edilizio separato?
7.Quali sono i vincoli di costruzione per i proprietari di
case a schiera?
8.Il proprietario di un appartamento all'interno di un condominio
può costruire (ad es. chiudere una veranda) in autonomia oppure è
necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale?
9.Nel calcolo della cubatura delledificio da ampliare,
è possibile considerare anche il sottotetto?
10.Gli interventi previsti dalla legge devono essere realizzati
con il Permesso di Costruire o è possibile fare ricorso alla DIA?
11.Quanto tempo c'è a disposizione per fare richiesta?
12.Chi possiede una prima casa in centro storico, può
ampliarla?
13.In quali altri casi la legge non trova applicazione?
14.I Comuni possono stabilire ulteriori limiti di applicazione
alla legge?
15.E' possibile aumentare oltre il 20% la percentuale di
ampliamento?
1 -Cosa prevede il cosiddetto Piano casa varato dalla Regione
Veneto?
La Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009 Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio e per lutilizzo delledilizia sostenibile,
consente lampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume
esistente se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta
se adibiti ad uso diverso. Per gli immobili ante 1989 e legittimati da titoli
abilitativi, consente anche la demolizione e ricostruzione con ampliamento fino
al 40% del volume o della superficie solo qualora per la ricostruzione vengano
utilizzate tecniche costruttive di cui alla Legge Regionale n° 4 del 9/3/2007
Iniziative e interventi regionali a favore delledilizia sostenibile.
E ammesso anche lampliamento fino al 50% purchè vengano utilizzate
le tecniche costruttive di cui alla sopra citata legge e contestualmente venga
redatto un piano attuativo.
2 -Quando è entrata in vigore la Legge Regione Veneto n. 14 del 8
luglio 2009?
La legge è entrata in vigore dal 11 luglio 2009 per quanto
riguarda la prima casa di abitazione.
Per gli altri interventi (non prima casa) è operativa dal 26 ottobre
2009, data dell'entrata in vigore della Disciplina e criteri interpretativi
ai sensi del comma 5 dellart. 9 della Legge Regione Veneto n. 14 del 8
luglio 2009, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 86 del
26 ottobre 2009.
3 -Cosa si intende per prima casa di abitazione?
Per prima abitazione del proprietario o per prima casa di
abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, nelle quali lavente titolo, o i suoi
familiari, risiedono oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla
per 24 mesi a partire dallentrata in vigore della Legge Regione Veneto
n. 14 del 8 luglio 2009, cioè fino al 09/07/2011.
4 -Posso presentare lampliamento per la seconda casa o per fabbricati
ad uso diverso dal residenziale?
Sì, con le modalità e le limitazioni contenute nella Disciplina
e criteri interpretativi ai sensi del comma 5 dellart. 9 della Legge Regione
Veneto n. 14 del 8 luglio 2009, approvata con Delibera del Consiglio Comunale
n° 86 del 26 ottobre 2009.
5 -E prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione ?
E prevista una riduzione del 60% del contributo di costruzione, ma solo
per chi realizza lintervento sulla prima casa di abitazione.
6 -Lampliamento si può realizzare tramite un corpo edilizio
separato?
Si, è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato ma solo
in casi eccezionali, ossia se non risulti possibile la realizzazione in aderenza
o ciò comprometta l'armonia estetica del fabbricato (Legge Regione
Veneto n. 14 del 8 luglio 2009, art. 2, comma 2). In ogni caso il corpo separato
deve avere natura accessoria (es. cantina, ripostiglio, garage) e pertinenziale.
7 -Quali sono i vincoli di costruzione per i proprietari delle case a schiera?
In ipotesi di case a schiera la Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009
prevede che lampliamento sia realizzato in maniera uniforme, con le stesse
modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (art. 2, comma 4). La
Disciplina e criteri interpretativi ai sensi del comma 5 dellart.
9 della Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009 prevede la presentazione
di un progetto architettonico unitario con funzione di studio di insieme, esteso
a tutta la schiera, sottoscritto da tutti i proprietari. Esso deve preservare
larmonia architettonica e formale e rispettare la tipologia del complesso
edilizio, senza che sia necessariamente adottata la stessa soluzione per tutte
le unità, ma può essere realizzato anche per singole porzioni
della schiera.
8 -Il proprietario di un appartamento allinterno di un condominio
può costruire (ad es. chiudere una veranda) in autonomia oppure è
necessaria lapprovazione dellassemblea condominiale?
Ciascun condomino può realizzare lampliamento della propria unità
immobiliare senza la necessità dellapprovazione da parte dellassemblea
condominiale per quanto riguarda gli interventi che non incidono sulle parti
condominiali, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio.
9 -Nel calcolo della cubatura delledificio da ampliare, è possibile
considerare anche il sottotetto?
Sì, purchè sia esistente alla data del 31 marzo 2009 e soddisfi
le condizioni minime fissate a suo tempo dalla Legge Regione Veneto n. 12 del
6 aprile 1999. Il sottotetto concorre alla determinazione del volume sul quale
calcolare la percentuale di ampliamento e consuma in tutto o in parte lampliamento
così determinato; diversamente, qualora il sottotetto non sia stato recuperato
a fini abitativi, non può concorrere alla percentuale di ampliamento.
Sono invece esclusi dal recupero quelli oggetto di contenzioso in qualsiasi
stato e grado del procedimento.
10 -Gli interventi previsti dalla legge devono essere realizzati con il
Permesso di Costruire o è possibile fare ricorso alla DIA?
Per gli interventi contemplati dalla legge è necessario presentare
la DIA, il cui modello è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.schio.vi.it/a_3508_IT_12430_1.html;
tuttavia verranno accettate anche istanze di Permessi di Costruire.
11 -Quanto tempo cè a disposizione per fare richiesta?
La Legge Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009 è entrata in vigore dal
11/07/2009 e prescrive che le richiesta debbano pervenire entro 24 mesi da tale
data e pertanto entro il 09/07/2011.
12 -Chi possiede una prima casa in centro storico, può ampliarla?
Gli interventi previsti dalla legge non si applicano nei centri storici.
13 -In quali altri casi la legge non trova applicazione?
La legge non trova mai applicazione (nemmeno per quanto riguarda la prima casa
di abitazione) negli edifici soggetti a vincolo monumentale, nelle aree
di inedificabilità assoluta, negli immobili anche parzialmente abusivi
soggetti allobbligo di demolizione, nei casi in cui l'ampliamento comporti
una elusione della normativa sulle grandi strutture di vendita, centri commerciali
e parchi commerciali, nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica
e nelle quali non è consentita ledificazione ai sensi del D.Lgs.
del 3/4/2006 n° 152 Norme in materia ambientale e successive
modificazioni.
14 -I Comuni possono stabilire ulteriori limiti di applicazione della legge?
Sì, ma solo per gli interventi non prima casa; il Comune
di Schio ha stabilito come e con quali ulteriori limiti e modalità applicare
la normativa emanando la Disciplina e criteri interpretativi i sensi del
comma 5 dellart. 9 della Legge Regionale n° 14 del 8 luglio 2009,
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 26 ottobre 2009.
15 -E possibile aumentare oltre il 20% la percentuale di ampliamento?
Sì, nei seguenti casi:
a) Lampliamento può essere realizzato fino al 30% qualora
vengano utilizzate tecnologie che prevedono luso di fonti di energia rinnovabile
con una potenza non inferiore a 3 Kwh.
b) Per quanto riguarda gli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano
di adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici,
tecnologici e di sicurezza, è possibile la demolizione e la ricostruzione
con un ampliamento fino al 40 % se si utilizzeranno tecniche costruttive di
bioedilizia (Legge Regione Veneto n. 4 del 9 marzo 2007 e Delibera Regione
Veneto n. 2499 del 4 agosto 2009).
c) La percentuale di ampliamento può arrivare fino al 50% nel caso
in cui la ricostruzione delledificio demolito comporti una ricomposizione
planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti che implicano
la modifica dellarea di sedime e delle sagome degli edifici originari
e siano oggetto di un piano attuativo.
(torna allinizio)
Comune di Schio
, 27/11/2009
|