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REGOLAMENTO PER IL DIFENSORE CIVICO
modificato con deliberazione Consiliare nr.154 del 30.9.1996
ART. 1 ISTITUZIONE E FUNZIONI
A garanzia della imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale, è istituito nel Comune di Schio l'ufficio di difensore civico, come previsto dall'art. 48 dello statuto comunale.
Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza o ritardo dell'amministrazione comunale, nei confronti dei cittadini. I consiglieri comunali ed i membri di Giunta, nell'esercizio delle loro funzione, non possono rivolgere richiesta di intervento del difensore civico.
Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune o dagli enti, aziende, istituzioni, società dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
Il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.
ART. 2 SEDE
1. Il difensore civico esercita le sue funzioni presso la sede fornita dal Comune.
ART. 3 REQUISITI
1. Il difensore civico è scelto fra cittadini che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
Egli deve essere in possesso di idonea preparazione ed esperienza nel campo giuridico amministrativo, da documentare mediante deposito di curriculum, presentato a seguito di pubblico avviso.
Non sono eleggibili alla carica:
- coloro che versano in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché i consiglieri di quartiere;
- gli amministratori di ente, azienda o istituzione dipendente dal Comune.
ART. 4 ELEZIONE E DURATA IN CARICA
Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età. Il Consiglio Comunale è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico.
In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 60 giorni.
In sede di prima applicazione, deve essere convocato entro 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento. Il difensore civico dura in carica 5 anni e non può essere rieletto.
In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto dei Consiglio Comunale adottato a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico deve prestare giuramento.
La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio Comunale nella sua prima riunione dopo la nomina con la formula: "Giuro di svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini, in piena libertà ed indipendenza".
I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte dei successore.
ART. 5 MODALITÀ' DI INTERVENTO
Nei casi di disfunzioni o di abusi della amministrazione comunale, su istanza di cittadini singoli o associati, o formazioni portatrici di interessi diffusi che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti, società, aziende, istituzioni dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
Il difensore civico può, altresì, intervenire di propria iniziativa nei casi e per le finalità previste nell'art. 8 della Legge 8.6.1990 n. 142.
Il difensore civico, qualora rilevi disfunzioni, ne riferisce alla Giunta Comunale, tramite il Segretario Generale.
La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica o segreta dal Consiglio Comunale.
L'intervento del difensore civico si attua secondo quanto previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
ART. 6 PROCEDIMENTO
L'Istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto o verbalmente, nel qual caso viene verbalizzata dall' ufficio.
Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile del procedimento notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.
Decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo previsto nel regolamento comunale adottato in attuazione dell'art. 2 della Legge 7.8.1990 n. 241, il difensore civico può chiedere al responsabile del procedimento di procedere congiuntamente all'esame della pratica. Comunque, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito. In questo caso fornisce informativa al dirigente comunale competente per materia.
Trascorso inutilmente i1 termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne da segnalazione agli organi competenti, tramite il Segretario Generale, per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
Il responsabile dell'ufficio o del procedimento che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
L'eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.
In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.
ART. 7 POTERI ISTRUTTORI
Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti può:
- chiedere l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
- convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili sullo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
- accedere agli uffici per accertamenti.
Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi della normativa vigente.
ART. 8 TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI
Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi del Comune.
ART. 9 RAPPORTI CON AZIONI GIUDIZIARIE E RICORSI AMMINISTRATIVI
1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude ne limita la facoltà d1 proporre istanza al difensore civico.
ART. 10 RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
Il difensore civico invia:
- relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni di carattere particolare;
- relazioni dettagliate alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale su argomenti di interesse generale;
- relazione annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, in base alla quale può formulare osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal Comune.
Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalia commissione consigliare competente in materia riferita al suo singolo intervento e dalla conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sulla attività svolta.
ART. 11 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
- Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale.
- Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari al funzionamento dell'ufficio, provvede, sentito il difensore civico, la Giunta Comunale.
- Il difensore civico può avvalersi della consulenza tecnica e giuridica dei dirigenti del Comune.
ART. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO
Al difensore civico compete una indennità di carica non superiore a quella percepita dal Sindaco. Competono, inoltre, le indennità di missione in base alla vigente normativa.
ART. 13 RAPPORTI CON ALTRI COMUNI
Il difensore civico dei Comune di Schio può altresì svolgere la propria opera a favore di altre Amministrazioni Comunali, qualora richiesta.
Le modalità di utilizzazione del difensore civico, nonché i relativi oneri, saranno regolati tramite convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Schio e le altre Amministrazioni Comunali interessate.
Comune di Schio
, 18/02/2002
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