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TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1 AUTONOMIA E AUTOGOVERNO
1. Il comune di Schio è ente autonomo che rappresenta storicamente e culturalmente la continuità della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politico-amministrative locali, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali, regionali e dal presente statuto.
2. Informa la sua attività amministrativa ai principi di responsabilità, semplicità, flessibilità, trasparenza ed oculata gestione delle risorse.
3. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà, che possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.
ART. 2 FINALITA' GENERALI
1. Il comune indirizza la propria azione al perseguimento dello sviluppo sociale ed economico della comunità, finalizzato: a) all'affermazione dei valori dell'uomo nella sua integrale dimensione sia laica che religiosa; b) al raggiungimento di obiettivi di interesse della collettività; c) alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ed il principio delle pari opportunità.
2. Il comune, nel perseguire le finalità proprie, riconosce: a) il primato della persona, della quale tutela la crescita e la formazione, con particolare riguardo ai cittadini svantaggiati; b) la famiglia quale prima società naturale e strumento primario di formazione della persona; c) le forme associative delle quali valorizza e sostiene l'azione.
3. Allo scopo il comune: a) identifica nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e nella nonviolenza un mezzo per realizzarla; b) promuove e realizza la cultura della solidarietà, dell'accoglienza e del dialogo; c) favorisce relazioni di carattere politico, sociale ed economico con le realtà confinanti e con altri enti; d) favorisce la salvaguardia della sicurezza dei cittadini. ART. 3 OBIETTIVI
1. Il comune tutela la vita con particolare attenzione alle problematiche della maternità, dell'infanzia e della terza età.
2. Il comune concorre a garantire il diritto alla salute, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie, alla tutela della salubrità e sicurezza delle abitazioni, dell'ambiente e del posto di lavoro.
3. Il comune opera per l'attuazione di un sistema di servizi sociali idonei a prevenire e ad intervenire nelle situazioni di disagio presenti nel territorio con la collaborazione degli enti, delle formazioni sociali e del volontariato che agiscono con le stesse finalità.
4. Il comune attua forme di intervento utili a garantire a tutti i cittadini il diritto all'istruzione. Promuove, inoltre, la crescita culturale dei propri cittadini, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.
5. Il comune assume la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio quali fattori fondamentali della propria azione amministrativa. Tutela il patrimonio naturale garantendone il godimento alla cittadinanza ed alle generazioni future. Attua forme di intervento per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione di ogni causa di inquinamento.
6. Il comune promuove e sostiene le iniziative dirette alla riscoperta del patrimonio storico, artistico ed archeologico e delle tradizioni locali, anche nelle espressioni di lingua e di costume. Valorizza la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta ed orale.
7. Il comune favorisce l'attività sportiva e del tempo libero e valorizza le forme associative, con particolare attenzione ai gruppi giovanili.
8. Il comune promuove ed attua un armonico ed equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali ed agricoli, in sintonia con i programmi dei comuni del bacino.
9. Il comune incoraggia le attività economiche, quali fonti di benessere e di progresso per la collettività. Il comune riconosce e tutela i valori del lavoro e i segni della grande tradizione industriale; sostiene le iniziative pubbliche e private di trasformazione e innovazione. Salvaguarda le attività agricole, anche come tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Promuove la valorizzazione turistica del territorio, rispettandone le peculiarità.
ART. 4 COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il comune riconosce la validità della collaborazione tra enti pubblici italiani e stranieri ed a tale scopo: a) favorisce la valorizzazione della Comunità Montana Leogra - Timonchio e la costituzione di altri strumenti operativi intercomunali; b) partecipa al progetto di integrazione tra i comuni di Schio e Valdagno nel contesto dello sviluppo globale dell'alto vicentino; c) aderisce alle iniziative tra i comuni dell'area "Pedemontana ed Alto Veneto" con lo scopo di coordinare le problematiche comuni; d) persegue le finalità ed i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" e favorisce i processi di integrazione politico - istituzionale con altri paesi europei, anche tramite scambi e gemellaggi; e) favorisce, inoltre, scambi e gemellaggi anche con paesi non europei.
ART. 5 PROGRAMMAZIONE
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune promuove ogni istanza di collaborazione tra enti locali mirata ad una progressiva integrazione delle politiche di sviluppo e ad un uso equilibrato delle risorse economiche, umane e naturali.
3. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello stato, della regione e del comune, l'amministrazione si avvale degli apporti delle associazioni di carattere sociale, economico, sindacale e culturale.
ART. 6 INFORMAZIONE
1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politica ed amministrativa dell'ente.
2. Riconosce che presupposto di una consapevole ed efficace partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'attivazione di idonei strumenti.
ART. 7 POPOLAZIONE
1. Sono cittadini scledensi i residenti nel territorio comunale. La comunità scledense è costituita da tutti coloro che in essa vivono ed operano, compresi i cittadini della U.E. e gli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Il consiglio comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che, avendo operato nell'interesse della comunità, si siano distinte per alti meriti.
ART. 8 TERRITORIO
Il territorio comunale, delimitato con il piano topografico nazionale, segnato dalle pendici del Monte Pasubio, attraversato dal torrente Leogra, si articola in centri di antica tradizione e insediamenti di recente sviluppo (Giavenale, Magrè, Monte Magrè, Piane, Poleo, Schio, Tretto).
ART. 9 SEDE
1. La sede del comune è in Schio, nel palazzo comunale.
2. Gli organi comunali possono riunirsi in sedi diverse, nell'ambito del territorio comunale.
3. I matrimoni possono essere celebrati, oltre che nel palazzo comunale, anche nei seguenti immobili, egualmente individuati quali casa comunale: “Palazzo Fogazzaro” e “Teatro Civico.”.
ART. 10 STEMMA - GONFALONE - TITOLO DI CITTA'
1. Il comune ha, come segno distintivo, lo stemma, riconosciuto con decreto in data 29 agosto 1870 del Ministro dell'Interno.
2. Il comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone, riconosciuto con decreto in data 3 febbraio 1989 del Presidente della Repubblica.
3. Il comune si fregia del titolo di "Città" concesso nell'anno 1817 dall'Imperatore d'Austria Francesco I.
4. Al comune è stata concessa la "Croce al merito di guerra", con decreto del Ministro della Guerra in data 28 marzo 1920 n. 60597.
5. Al comune è stata concessa la "Medaglia d'argento al valor militare" per alti meriti acquisiti nella guerra di Liberazione, con decreto del Ministro della Difesa in data 12 giugno 1984 n. ord. 6779.
TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 11 IL CONSIGLIERE COMUNALE
Ogni consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato.
ART. 12 DOVERI DEL CONSIGLIERE
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Il consigliere assente ingiustificato è tenuto a giustificare l'assenza prima della seduta anche tramite delega al segretario comunale; in mancanza può farlo per iscritto entro 10 giorni.
3. La mancata partecipazione a due sedute consecutive, ovvero a tre sedute nell'anno, senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza da consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
ART. 13 POTERI DEL CONSIGLIERE
1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio.
2. Può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di ordine del giorno.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Può avvalersi della consulenza del segretario comunale e dei dirigenti.
4. Il regolamento stabilisce le forme atte a rendere efficace lo svolgimento dei lavori dei consiglieri comunali.
ART. 14 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
ART. 15 CONSIGLIERE ANZIANO
1. Le funzioni di consigliere anziano sono svolte dal membro del consiglio che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.
2. Il consigliere anziano presiede il consiglio comunale, in assenza del presidente e del vice presidente.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.
ART. 16 GRUPPI CONSILIARI
1. Ogni lista che abbia avuto al proprio interno uno o più eletti in consiglio comunale ha diritto ad avere il proprio gruppo consiliare. I consiglieri che si distaccano dal proprio gruppo, senza aderire ad altri gruppi, possono costituire un unico gruppo misto, che può essere composto anche da un unico consigliere. Possono costituirsi anche, successivamente, altri gruppi, solo se composti da almeno tre consiglieri.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 17 POTERI
1. Il consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto.
2. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo, e ne controlla l'attuazione.
3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge e dal presente statuto.
4. L'esercizio delle potestà e l'esercizio delle funzioni consiliari non possono essere delegati.
5. In occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale, i candidati e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali, entro il termine di presentazione delle candidature, la dichiarazione preventiva sommaria delle spese elettorali che si prevedono di sostenere, comprensive anche delle spese previste per l'eventuale turno di ballottaggio.
6. I candidati e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali il rendiconto analitico delle spese elettorali sostenute, direttamente e indirettamente da terzi, entro sessanta giorni dalla conclusione delle elezioni.
7. La dichiarazione preventiva e il rendiconto analitico vengono pubblicati all'albo pretorio del comune dal giorno successivo alla presentazione fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione delle elezioni.
ART. 18 PRESIDENZA
1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto un vicepresidente, che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il presidente ed il vicepresidente potranno essere revocati con le stesse modalità dell'elezione.
4. I compiti del presidente del consiglio comunale sono quelli previsti dalle leggi in vigore.
ART. 19 CONVOCAZIONE
1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Nel caso di convocazione ordinaria, l'avviso deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata. Nel caso di convocazione d'urgenza, l'avviso è recapitato almeno ventiquattro ore prima.
3. Il consiglio può essere altresì convocato: a) su richiesta del sindaco; b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. In ogni caso l'adunanza è tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Nel caso d'urgenza, il sindaco può richiedere la convocazione del consiglio entro quarantotto ore; in tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio presenti.
6. La prima convocazione del consiglio comunale deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la prima seduta si deve tenere entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
7. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla nomina del presidente dell'assemblea.
8. La prima seduta consiliare avrà il seguente ordine del giorno: a) verifica della eleggibilità dei consiglieri eletti; b) giuramento del sindaco; c) nomina del presidente del consiglio comunale; d) nomina del vicepresidente del consiglio comunale; e) comunicazione del sindaco in ordine alla nomina della giunta comunale.
ART. 19 BIS DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
1. Entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio comunale, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo, il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.
3. I termini sono sospesi dal 1° luglio al 31 agosto.
ART. 19 TER PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO.
1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta comunale con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, 2° comma, del decreto legislativo n. 77/1995.
3. Il consiglio comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee da perseguire.
ART. 20 ORDINE DEL GIORNO
L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, fatti salvi i casi di urgenza, assicurando un'adeguata informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Nell'ordine del giorno dovranno essere inserite le questioni richieste da un quinto dei consiglieri, che abbiano richiesto la convocazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 3. - lettera b) - dello statuto.
ART. 21 CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e recapitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi, al domicilio dei componenti il consiglio e degli assessori.
ART. 22 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE
Il consiglio comunale è validamente costituito secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi.
ART. 23 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
1. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Coloro che si astengono dalla votazione obbligatoriamente o volontariamente sono considerati presenti ma non votanti.
3. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
ART. 24 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
ART. 25 DELLE VOTAZIONI
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio comunale vota a scrutinio segreto.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali, laddove prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
ART. 26 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Il consiglio comunale istituisce proprie commissioni permanenti, con criterio proporzionale.
2. Per la elezione dei componenti viene utilizzato il sistema del voto limitato ad una preferenza.
3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, le loro funzioni, le competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, informazioni, dati ed atti sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
5. La pubblicità delle sedute è definita nell'apposito regolamento. Le commissioni consiliari permanenti possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, del presidente del consiglio comunale, ed in sua vece del vicepresidente, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti. Alle sedute delle commissioni consiliari permanenti possono, inoltre, partecipare come uditori i consiglieri comunali, nonché persone che, per le loro specifiche competenze, il presidente la commissione ritenga opportuno consultare.
6. Il sindaco e gli assessori, il presidente del consiglio comunale, ed in sua vece il vicepresidente, hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
7. Alle commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti poteri deliberativi.
8. Le commissioni consiliari possono chiedere l'audizione di specialisti nelle varie materie. ART. 27 ALTRE COMMISSIONI
1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee con funzioni consultive e di studio.
2. Possono essere costituite commissioni speciali di controllo e garanzia del comune, composte da consiglieri comunali, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti il consiglio. In tal caso la presidenza è attribuita ad un membro della minoranza appartenente ad un gruppo formalmente costituito. All'elezione del presidente partecipano soltanto i commissari di minoranza.
3. Il regolamento stabilisce la composizione, i poteri, gli strumenti ed il termine per la conclusione dei lavori.
ART. 28 REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio un regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi del comune.
CAPO III LA GIUNTA COMUNALE SEZIONE I COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA
ART. 29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra sei e dieci.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola ma non di voto.
4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
ART. 30 LE DIMISSIONI DEL SINDACO
1. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
ART. 31 LA MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario a' sensi delle vigenti disposizioni.
ART. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
1. In caso di cessazione dalla carica di assessore, il sindaco provvede alla surrogazione.
2. L'assessore può essere revocato dal sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio.
SEZIONE II ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO
ART. 33 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
1. La giunta collabora con il sindaco del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il sindaco può conferire agli assessori delega a presentare proposte alla giunta comunale nelle materie di loro competenza. Può altresì delegarli a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori. Può infine delegarli a compiere atti di sua competenza. Non è delegabile il potere di ordinanza per le funzioni di ufficiale del governo.
3. Il sindaco comunica al consiglio comunale le eventuali deleghe e le successive modifiche.
4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta.
5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, le funzioni vicarie sono svolte dal vicesindaco. In mancanza del sindaco e del vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
ART. 34 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, del direttore, se nominato, del segretario e dei funzionari dirigenti.
2. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
ART. 35 RIUNIONI E DELIBERAZIONI
1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2. La giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari comunali ed esperti su invito del sindaco.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.
CAPO IV IL SINDACO
ART. 36 COMPETENZE
1. Il sindaco è il responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente. Convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun amministratore o dirigente in forza di apposita delega speciale o generale.
3. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi e vigila su quanto concerne la sicurezza e l'ordine pubblico.
5. Promuove e conclude gli accordi di programma.
6. Al sindaco è attribuito il potere di assegnazione e di nomina, ovvero di revoca, degli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 37 RUOLO DELLA PARTECIPAZIONE
1. Il comune afferma il valore della partecipazione come uno dei principi ispiratori della propria azione.
2. La partecipazione è attuata particolarmente con: a) la valorizzazione delle libere forme associative; b) la promozione di organismi di partecipazione; c) la promozione di forme di cooperazione con carattere di mutualità.
CAPO I CONSIGLI DI QUARTIERE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 38 CONSIGLI DI QUARTIERE
1. Il comune promuove i consigli di quartiere, quali organi rappresentativi delle esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del comune nonché quali organi di partecipazione e di collaborazione con l'amministrazione comunale. I consigli di quartiere perseguono finalità di aggregazione della popolazione del quartiere.
2. Il numero dei consigli di quartiere, le materie di competenza, gli ambiti territoriali, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la durata e i mezzi di finanziamento, sono disciplinati da apposito regolamento comunale.
3. Il consiglio di quartiere è eletto dalla popolazione interes-sata secondo le modalità stabilite dal regolamento.
ART. 39 FUNZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
1. Il consiglio di quartiere svolge attività consultiva e propositiva nelle materie indicate dal regolamento.
2. Le modalità per l'espressione dei pareri saranno stabilite dall'apposito regolamento.
3. Si prescinde dai pareri ove il consiglio di quartiere non si sia pronunciato nel termine fissato.
4. Le richieste dei consigli di quartiere saranno evase nei modi e tempi previsti dalla legge e dal regolamento sul procedimento amministrativo.
ART. 40 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di potenziare la collaborazione del libero associazionismo e degli organismi di partecipazione all'azione amministrativa, il comune istituisce un centro civico in ogni quartiere, promuove altresì consultazioni, acquisisce proposte, attiva consulte delle associazioni per settori omogenei.
2. Il comune può affidare a libere associazioni e organismi di partecipazione, mediante convenzione, la gestione di pubblici servizi o di iniziative di interesse pubblico.
3. Il comune istituisce l'albo delle associazioni; il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di partecipazione nonché i modi della collaborazione tra il comune e detti organismi di cui al comma 1.
ART. 41 CONSULTAZIONI
1. Il comune consulta la popolazione, le libere associazioni e gli organismi di partecipazione, di propria iniziativa o su loro specifica richiesta. La consultazione ha luogo durante la fase istruttoria dei provvedimenti.
2. La consultazione è obbligatoria secondo le norme ed i regolamenti comunali.
ART. 42 DIRITTO DI ISTANZA, PETIZIONE E PROPOSTA
1. I cittadini e gli organismi associativi possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte riguardanti la tutela degli interessi collettivi in materia di competenza comunale, al fine di esporre comuni necessità e chiedere i relativi provvedimenti.
2. L'ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte è effettuata dalla commissione consiliare competente, salvo la competenza di altri organi, previa istruttoria tecnica degli uffici.
3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tali diritti compresa l'informazione ai richiedenti sugli esiti dell'istruttoria.
ART. 43 REFERENDUM CONSULTIVO
1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di interesse collettivo. Il referendum consultivo è escluso: a) su materie contabili, finanziarie e tributarie; b) su deliberazioni e questioni concernenti persone e nomine; c) sui provvedimenti a contenuto vincolato derivanti da leggi statali o regionali; d) su materie che sono state oggetto di trattative con altri comuni e che sono state formalizzate in accordi già ratificati dai comuni interessati; e) sul piano regolatore generale, sui piani urbanistici attuativi, sui piani commerciali, sui piani urbani del traffico; f) quando si tratti di localizzazione di opere e servizi che possano comportare conflitti di interesse tra cittadini di diverse zone del comune.
2. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum avente medesimo o analogo oggetto.
3. Si fa luogo a referendum consultivo: a) qualora sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso; b) qualora vi sia richiesta da parte del 6% dei cittadini.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali ed i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi.
5. Il regolamento disciplina l'istituto referendario.
6. Prima dell'indizione del referendum da parte del sindaco, l'organo competente può accogliere, con provvedimento motivato, l'oggetto del quesito referendario. In questo caso, con lo stesso provvedimento, viene dichiarata la revoca del referendum.
CAPO II DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 44 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI
In attuazione alle disposizioni delle leggi 8.6.1990, n. 142 e 7.8.1990, n. 241, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo l'apposito regolamento.
ART. 45 PUBBLICITA' DEGLI ATTI
1. Per atti del comune si intendono gli atti amministrativi finali nonché tutti gli altri atti attinenti alla fase istruttoria.
2. Tutti gli atti del comune e degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti, sono pubblici. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del sindaco, o del presidente di enti, di istituzioni e di aziende, che ne vietino l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti.
3. Presso apposito ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, del Foglio Annunzi Legali della Provincia, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
4. L'individuazione degli atti riservati è effettuata con apposito regolamento.
ART. 46 DIRITTO DI ACCESSO
1. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, ad ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti, previo rimborso della sola spesa viva.
3. Il diritto di accesso e di copia è consentito a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Esso è consentito altresì a tutti coloro che dimostrino in modo plausibile un legittimo interesse alla conoscenza, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati.
4. E' istituito un idoneo ufficio presso il quale sono fornite le notizie relative a tutta l'attività del comune e degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti.
ART. 47 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato - nell'ambito della legge - dai seguenti principi e modalità: a) L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. b) L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. c) La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata ai soggetti e nei modi previsti dalla legge. d) Le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari. e) Sono ammesse audizioni personali in particolare nei confronti dei soggetti interessati agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nonché dei portatori di interessi generali costituiti in associazioni e comitati. f) Tali audizioni possono essere richieste dall'amministrazione comunale o da terzi. g) La facoltà di interpello dei contribuenti per chiedere chiarimenti all'amministrazione comunale nell'applicazione di disposizioni tributarie.
CAPO III IL DIFENSORE CIVICO
ART. 48 IL DIFENSORE CIVICO - ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI
1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento della amministrazione, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale, di enti o di aziende dipendenti nei confronti dei cittadini.
3. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richiesta di intervento del difensore civico.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, degli enti e delle aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
5. Il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.
ART. 49 ELEZIONE, REQUISITI, DURATA IN CARICA
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei componenti assegnati. Dalla terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza degli stessi.
2. Il consiglio comunale è convocato per la elezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, il procedimento di sostituzione deve iniziare entro trenta giorni.
3. Il difensore civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa.
4. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico: a) coloro che versano in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale; b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché i consiglieri di quartiere; c) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal comune.
5. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.
6. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la sua decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
7. Il difensore civico può essere revocato, per gravi o ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
ART. 50 RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
1. Il difensore civico invia relazioni al sindaco per le opportune determinazioni di competenza e una relazione annuale, entro il 31 marzo, al consiglio comunale, sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici comunali e degli enti o aziende dipendenti.
2. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti idonei.
3. All'assegnazione del personale necessario provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale dipendente.
4. Al difensore civico compete un'indennità di carica non superiore a quella percepita dal sindaco.
5. Il regolamento disciplina la procedura per la presentazione delle candidature, le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico.
TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CAPO I UFFICI E PERSONALE
ART. 51 PRINCIPI ORGANIZZATIVI
1. Il comune ispira la propria azione organizzativa ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità.
2. L'azione organizzativa del comune è quindi finalizzata a: a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione, in relazione agli standard dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli delle disponibilità di bilancio e di un efficiente rapporto tra la spesa sostenuta per il personale e la qualità e quantità del servizio prestato alla comunità.
ART. 52 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è finalizzato a preordinare l'azione organizzativa dell'ente.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi viene adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri e principi di seguito indicati: a) l'attività organizzativa degli organi di governo si esplicita nella definizione degli obiettivi, dei programmi, nell'emanazione di direttive e nella verifica della rispondenza dei risultati della gestione; b) la gestione spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse; c) le entità organizzative sono articolate in plurimi e coordinati livelli gerarchici e funzionali, determinati in relazione ai requisiti di autonomia, professionalità, responsabilità e omogeneità delle funzioni assegnate; d) il soddisfacimento delle istanze dei cittadini viene perseguito con criteri di qualità, efficienza, efficacia ed economicità; e) la valorizzazione, responsabilizzazione e valutazione delle risorse umane; f) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro, con le esigenze dell'utenza, nonché con quelli del lavoro privato.
ART. 53 IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, a' sensi del successivo art. 54, il sindaco abbia nominato il direttore generale.
4. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
5. Il sindaco può nominare un vicesegretario, il quale coadiuva il segretario nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
ART. 54 IL DIRETTORE GENERALE
1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto di dirigente a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.
3. Il sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
5. Quando il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale con le modalità stabilite nel regolamento.
ART. 55 DIRIGENTI
1. Il sindaco e la giunta definiscono le finalità, i programmi e gli obiettivi che il direttore generale, se nominato, ed i dirigenti devono provvedere ad attuare.
2. Il sindaco nomina o revoca i dirigenti, e assegna o revoca gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi, tenuto conto dei profili professionali e contrattuali richiesti, dell'articolazione e complessità delle entità organizzative affidate. Ai dirigenti sono assegnati tutti quei poteri gestionali ritenuti necessari all'attuazione dei programmi e degli obiettivi.
3. I dirigenti rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al direttore generale, se nominato.
4. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
ART. 56 CONTRATTI DI LAVORO E INCARICHI PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi deve stabilire la durata massima, le modalità, e le altre condizioni per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, esclusivamente per le qualifiche dirigenziali e per gli impiegati che devono ricoprire alte specializzazioni.
2. Il predetto regolamento può inoltre stabilire le modalità e le condizioni per la stipula di convenzioni con professionisti esterni afferenti a collaborazioni ad elevato contenuto di professionalità.
ART. 57 CONTROLLO E VALUTAZIONE
1. Il sindaco e la giunta comunale verificano i risultati conseguiti dall'eventuale direttore generale e dai singoli dirigenti nella gestione, anche in relazione alle risorse utilizzate, ai fini, ai programmi e agli obiettivi definiti, e ne riferiscono al consiglio.
2. Il sindaco e la giunta, nell'esercizio delle loro funzioni, istituiscono e si avvalgono di servizi di controllo interno e/o di nuclei di valutazione esterni.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi.
CAPO II I SERVIZI PUBBLICI
ART. 58 DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il comune gestisce i servizi pubblici ispirandosi ai principi di qualità, economicità, specializzazione, semplificazione delle procedure, e favorisce ogni forma di integrazione e cooperazione con i soggetti pubblici e privati.
2. Il comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, o a mezzo di società di capitali, a seconda delle dimensioni, della rilevanza e delle caratteristiche del servizio, secondo la normativa vigente.
3. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere la valutazione comparativa delle diverse forme di gestione, nonché gli indirizzi per il suo funzionamento, qualora si tratti di azienda speciale o di gestione a mezzo di società; deve contenere le norme regolamentari, in caso di gestione del servizio in economia o in concessione a terzi o a mezzo di istituzione.
ART. 59 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Il comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.
ART. 60 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
1. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. L'azienda speciale disciplina il proprio ordinamento e funzionamento mediante un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Le istituzioni sono disciplinate da appositi statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.
4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e specifiche competenze tecniche e professionali. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, e comunque fino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.
5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, nomina il consiglio di amministrazione, che procede alla nomina del presidente, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, può revocare gli amministratori, provvedendo alla loro sostituzione.
ART. 61 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI
1. Il comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione, secondo la normativa vigente.
2. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali possono essere nominati nel consiglio di amministrazione delle società di capitali, partecipate dal comune.
3. Il comune può, inoltre, partecipare ad altri tipi di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale.
ART. 62 RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTU-RE ASSOCIATIVE
Il rappresentante del comune nelle assemblee di società di capitali e delle strutture associative è il sindaco o un suo delegato. ART. 63 INDIRIZZI E VIGILANZA
1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.
2. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma, riceve annualmente dagli stessi relazioni illustrative sulla situazione dell'ente nei confronti degli obiettivi fissati e ne riferisce annualmente al consiglio comunale.
3. La decisione ed il voto dei rappresentanti comunali in merito al cambiamento radicale dell'oggetto sociale, alla trasformazione della società, allo scioglimento anticipato, e alla proroga della durata della società, devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.
TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 64 CONTABILITA' E BILANCIO
1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.
2. Il bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.
3. Nell'ambito del bilancio di previsione, il programma delle opere pubbliche costituisce atto fondamentale del consiglio comunale, anche in relazione ai compiti attuativi spettanti alla giunta comunale, al sindaco ed ai dirigenti.
4. Il consiglio approva i bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni in sede di approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del conto consuntivo del comune. Il consiglio esamina i bilanci dei consorzi cui l'ente partecipa, secondo quanto stabilito nella convenzione e nello statuto del consorzio.
5. Il comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio.
6. L'attività economico finanziaria del comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario, del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della informazione e diffusione dei dati.
ART. 65 REVISORI DEI CONTI
1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del comune e delle istituzioni, presta ogni collaborazione al consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
2. Il sindaco può invitare il collegio dei revisori dei conti alle riunioni del consiglio e della giunta per avere informazioni e suggerimenti. La presenza dei revisori dei conti in consiglio comunale è obbligatoria in occasione dell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve prendere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.
ART. 66 CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE
1. Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, il comune attua forme di controllo economico interno della gestione.
2. Il collegio dei revisori collabora a detti fini anche con rilievi e proposte.
3. Il consiglio comunale stabilisce, con il regolamento di contabilità, forme e modalità atte ad agevolare il controllo di gestione.
4. I risultati del controllo di gestione sono trasmessi alla conferenza dei capigruppo.
TITOLO VI ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 67 REGOLAMENTI
1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei diritti fondamentali dei cittadini, degli interessi del comune e delle norme dello statuto. Per le materie non disciplinate da legge o norma statutaria, l'esercizio della potestà regolamentare incontra esclusivamente i limiti derivanti dai principi generali dell'ordinamento.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere o alla giunta comunale.
3. La redazione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali sono affidati alle commissioni consiliari permanenti.
4. La comunicazione dell'inizio del procedimento sarà inviata ai consigli di quartiere.
ART. 68 REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con la procedura stabilita per l'approvazione dello statuto stesso.
2. L'abrogazione totale dello statuto è vincolata all'approvazione di un nuovo statuto.
3. La comunicazione dell'inizio del procedimento sarà inviata ai consigli di quartiere
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Comune di Schio
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